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Elenco Link » Ing. Francesco Fiume

N. Iscrizione all'albo

B31305

Data Iscrizione

2010

Provincia

Roma (Lazio)

Specializzazione

Settore B-INDUSTRIALE

LINK  IN FONDO ALLA PAGINA

ll 19 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Uffi- ciale il Decreto Rilancio che prevede una serie di mi- sure per rilanciare l’economia italiana dopo la crisi avvenuta a causa del Covid-19.
Ad oggi sono stati pubblicati tutti gli attuativi e quindi il quadro normativo è completo e permette la piena appli- cazione del beneficio del 110%.
• Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio e Superbonus 
• Guida dell’Agenzia delle entrate 
• Decreto Asseverazioni del 5 agosto 2020 
• Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 
• Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 dell’Agenzia delle entrate 
•  Circolare  24/E  dell’8  agosto  2020  dell’Agenzia  delle Entrate 
Quali sono i soggetti ammessi?
Come  definito  dall’Agenzia  delle  entrate,  accedono  al Superbonus i seguenti soggetti: 
- condomìni, 
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,  arti  e  professioni  su  un  numero  massimo  di due unità immobiliari, 
- Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque deno- minati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei  predetti  Istituti  (per  questi  soggetti  il  Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022), 
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organiz- zazioni  di  volontariato  ed  associazioni  di  promozione sociale, 
- associazioni e società sportive dilettantistiche, 
- comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni.
Le aziende possono usufruire del Superbonus? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accesso al Superbonus riguarda solo le unità immobiliari non riconduci- bili ai cosiddetti “beni strumentali”. In sintesi, quindi, la detrazione spetta sì anche ai contribuenti persone fisi- che che svolgono attività di impresa, ma solo se le spese sostenute si riferiscono a lavori effettuati su immobili appartenenti all’”ambito privatistico”.
Solo nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora l’impresa partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condòmino, la detrazione spetta a prescindere dal fatto che l’immobile sia bene strumentali alle attività di impresa.
I familiari del detentore dell’immobile possono accedere? Al Superbonus possono accedere anche i familiari e i conviventi  del  detentore  dell’immobile,  solo  se  hanno sostenuto  direttamente  le  spese  di  intervento  e  solo sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se an- tecedente,  al  momento  del  sostenimento  delle  spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Come si applica il Superbonus alle Comunità Ener- getiche?
Il  Superbonus  si  applica  anche  alle  Comunità  ener- getiche  costituite  in  forma  di  enti  non  commerciali o  di  condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni previste dal DL 30 dicembre 2019, n. 162, solo per le spese relative agli impianti a fonte rinnovabile gesti- ti dalle stesse. Nello specifico, solo per tali Comunità energetiche, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Relativamente ad un impianto fotovoltaico, quindi, il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese e fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro riferito all’intero impianto.
Su  quali  tipologie  di  edificio  devono  essere  fatti  gli interventi per l’accesso al Superbonus?
Sono  esclusi  dal  Superbonus  tutti  gli  interventi  su unità  immobiliari  appartenenti  alle  categorie  cata- stali A1 (case signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti). In tutti gli altri casi, per accedere al Superbonus, gli interventi devono essere realizzati: 
- su parti comuni di edifici residenziali in condominio, - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, -  su  unità  immobiliari  residenziali  funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’e- sterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relati- ve pertinenze, 
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Per  “edificio  unifamiliare”  si  intende  un’unica  unità immobiliare  di  proprietà  esclusiva,  funzionalmen- te  indipendente  (dotata  di  installazioni  o  manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il  gas,  per  l’energia  elettrica,  per  il  riscaldamento  di proprietà esclusiva), che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un  singolo  nucleo  familiare.  Per  “unità  immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici pluri- familiari”, si intende un edificio in cui sia verificata la contestuale sussistenza del requisito di “indipenden- za  funzionale”  e  di  “accesso  autonomo  dall’esterno”. Non  è  necessario  che  l’edificio  plurifamiliare  di  cui tali  unità  immobiliari  fanno  parte  sia  costituito  in condominio.
Gli edifici devono essere esistenti o si parla anche di nuove costruzioni?
In  linea  generale,  per  l’accesso  al  Superbonus  l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari esistenti. Gli interventi realizzati in fase di nuova co- struzione sono agevolati solo nel caso di installazione di impianti fotovoltaici. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e  ricostruzione  inquadrabili  nella  categoria  della  ri- strutturazione edilizia.
Quali sono gli interventi che accedono direttamente? Accedono direttamente al Superbonus i cosiddetti interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono rappresentati da: 
-  isolamento  termico  delle  superfici  opache  vertica- li, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, 
-  sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, - interventi antisismici e di riduzione del rischio si- smico come definiti nel cosiddetto “sisma bonus”.
Il Superbonus è applicabile solo se gli interventi, nel loro  complesso,  assicurino  il  miglioramento  di  due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizio- ne che gli interventi siano effettivamente conclusi. Quali altri interventi possono accedere?
Possono  accedere  al  Superbonus,  anche  altri  interventi  solo  se  effettuati  congiuntamente  ad  almeno uno degli interventi trainanti. In particolare si fa ri- ferimento a: 
- Interventi di efficientamento energetico compresi nel cosiddetto “eco bonus” 
- installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici 
- Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Anche in questo caso, il Superbonus è applicabile solo se gli interventi nel loro complesso (trainanti e trai- nati), assicurino il miglioramento di due classi ener- getiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
In  quale  modo  si  deve  accertare  il  miglioramento delle due classi energetiche?
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attesta- to di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nel- la forma della dichiarazione asseverata. È da notare che,  ai  fini  delle  detrazioni  fiscali  del  110%,  gli  APE non possono essere redatti con i software che adotta- no metodi di calcolo semplificati tipo Docet. L’Agenzia delle Entrate afferma che, se non possibile in quanto l’edificio  o  l’unità  immobiliare  è  già  nella  penultima classe, è sufficiente ovviamente il conseguimento del- la classe energetica più alta. Per esempio, se l’edificio si  trova  in  classe  energetica  “A3”  basterà  salire  alla classe successiva “A4”.
Come calcolare l’importo detraibile?
L’importo da portare in detrazione è calcolato come il valore minimo tra: 
- costo totale dell’intervento 
- costo massimo ammissibile (come definiti nelle tabelle del Decreto) 
L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi ri- ferito all’edificio unifamiliare o all’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’interven- to ed andrà quindi suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente so- stenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile  siano  effettuati  più  interventi  agevolabili, il  limite  massimo  di  spesa  detraibile  sarà  costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Per esempio, nel caso in cui due contribuenti  comproprietari  di  un  edificio  unifami- liare  sostengano  spese  per  interventi  di  isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a 30.000 euro, avranno diritto a una detrazione pari al 110%, calcolata su un importo di spesa pari a 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa ef- fettivamente sostenuta da ciascuno.
Le spese di progettazione sono detraibili? L’agevolazione del 110% si allarga fino a comprendere alcune spese accessorie agli interventi che beneficia- no del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (pe- rizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazio- ne e ispezione e prospezione).
Il valore da portare in detrazione comprende l’IVA? L’Agenzia delle Entrate afferma che la detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA.
Come si può utilizzare l’opzione dello sconto in fattu- ra/cessione del credito?
In alternativa alla detrazione è possibile optare per: 
-  un  contributo  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispet- tivo dovuto, fino a un importo massimo pari al cor- rispettivo  stesso,  anticipato  dai  fornitori  che  hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e  da  questi  ultimi  recuperato  sotto  forma  di  credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante; 
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammonta- re ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari.  L’esercizio  dell’opzione, spiega  l’Agenzia  delle  entrate,  sia  per  gli  interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interven- ti eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comuni- cato  all’Agenzia  delle  Entrate  utilizzando  il  modello denominato   “Comunicazione   dell’opzione   relativa agli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio, efficienza  energetica,  rischio  sismico,  impianti  foto- voltaici e colonnine di ricarica”. La comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono  state  sostenute  le  spese  che  danno  diritto  alla detrazione.
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente  in  compensazione,  sulla  base  delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ri- partizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comuni- cazione. In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta rice- zione  della  comunicazione,  i  cessionari  e  i  fornitori possono  cedere  i  crediti  d’imposta  ad  altri  soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi- nanziari, con facoltà di successiva cessione.
Un soggetto incapiente può richiedere lo sconto in fattura/cessione del credito?
L’Agenzia delle Entrate afferma anche il contribuente incapiente può optare per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
Gli impianti fotovoltaici possono accedere al Superbonus?
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica installati su edifici esistenti o nuove costruzio- ni, e per l’installazione, contestuale o successiva, di si- stemi di accumulo. Per poter accedere è necessario che: -  l’installazione  dell’impianto  sia  eseguita  congiunta- mente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico  delle  superfici  opache  o  di  sostituzione  degli impianti di climatizzazione o interventi di adozione di misure antisismiche; 
- l’energia non auto-consumata in sito o non condivi- sa per l’autoconsumo sia ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE).

ENEA

Ecobonus 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

AREA TEMATICA SUPERBONUS 110%

Ministero dello sviluppo economico

Superbonus e Sismabonus 110%: i decreti attuativi

ENEA PORTALE EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA ENERGETICA

GOVERNO.IT SUPERBONUS 110%

SUPERBONUS 110%


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