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ll 19 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Uffi- ciale il Decreto Rilancio che prevede una serie di mi- sure per rilanciare l’economia italiana dopo la crisi avvenuta a causa del Covid-19.
Ad oggi sono stati pubblicati tutti gli attuativi e quindi il quadro normativo è completo e permette la piena appli- cazione del beneficio del 110%.
• Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio e Superbonus
• Guida dell’Agenzia delle entrate
• Decreto Asseverazioni del 5 agosto 2020
• Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020
• Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 dell’Agenzia delle entrate
• Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate
Quali sono i soggetti ammessi?
Come definito dall’Agenzia delle entrate, accedono al Superbonus i seguenti soggetti:
- condomìni,
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su un numero massimo di due unità immobiliari,
- Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque deno- minati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (per questi soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022),
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organiz- zazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale,
- associazioni e società sportive dilettantistiche,
- comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni.
Le aziende possono usufruire del Superbonus? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accesso al Superbonus riguarda solo le unità immobiliari non riconduci- bili ai cosiddetti “beni strumentali”. In sintesi, quindi, la detrazione spetta sì anche ai contribuenti persone fisi- che che svolgono attività di impresa, ma solo se le spese sostenute si riferiscono a lavori effettuati su immobili appartenenti all’”ambito privatistico”.
Solo nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora l’impresa partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condòmino, la detrazione spetta a prescindere dal fatto che l’immobile sia bene strumentali alle attività di impresa.
I familiari del detentore dell’immobile possono accedere? Al Superbonus possono accedere anche i familiari e i conviventi del detentore dell’immobile, solo se hanno sostenuto direttamente le spese di intervento e solo sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se an- tecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Come si applica il Superbonus alle Comunità Ener- getiche?
Il Superbonus si applica anche alle Comunità ener- getiche costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni previste dal DL 30 dicembre 2019, n. 162, solo per le spese relative agli impianti a fonte rinnovabile gesti- ti dalle stesse. Nello specifico, solo per tali Comunità energetiche, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Relativamente ad un impianto fotovoltaico, quindi, il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese e fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro riferito all’intero impianto.
Su quali tipologie di edificio devono essere fatti gli interventi per l’accesso al Superbonus?
Sono esclusi dal Superbonus tutti gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie cata- stali A1 (case signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti). In tutti gli altri casi, per accedere al Superbonus, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in condominio, - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’e- sterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relati- ve pertinenze,
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmen- te indipendente (dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva), che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Per “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici pluri- familiari”, si intende un edificio in cui sia verificata la contestuale sussistenza del requisito di “indipenden- za funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno”. Non è necessario che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito in condominio.
Gli edifici devono essere esistenti o si parla anche di nuove costruzioni?
In linea generale, per l’accesso al Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari esistenti. Gli interventi realizzati in fase di nuova co- struzione sono agevolati solo nel caso di installazione di impianti fotovoltaici. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ri- strutturazione edilizia.
Quali sono gli interventi che accedono direttamente? Accedono direttamente al Superbonus i cosiddetti interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono rappresentati da:
- isolamento termico delle superfici opache vertica- li, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, - interventi antisismici e di riduzione del rischio si- smico come definiti nel cosiddetto “sisma bonus”.
Il Superbonus è applicabile solo se gli interventi, nel loro complesso, assicurino il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizio- ne che gli interventi siano effettivamente conclusi. Quali altri interventi possono accedere?
Possono accedere al Superbonus, anche altri interventi solo se effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. In particolare si fa ri- ferimento a:
- Interventi di efficientamento energetico compresi nel cosiddetto “eco bonus”
- installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici
- Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Anche in questo caso, il Superbonus è applicabile solo se gli interventi nel loro complesso (trainanti e trai- nati), assicurino il miglioramento di due classi ener- getiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
In quale modo si deve accertare il miglioramento delle due classi energetiche?
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attesta- to di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nel- la forma della dichiarazione asseverata. È da notare che, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, gli APE non possono essere redatti con i software che adotta- no metodi di calcolo semplificati tipo Docet. L’Agenzia delle Entrate afferma che, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe, è sufficiente ovviamente il conseguimento del- la classe energetica più alta. Per esempio, se l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4”.
Come calcolare l’importo detraibile?
L’importo da portare in detrazione è calcolato come il valore minimo tra:
- costo totale dell’intervento
- costo massimo ammissibile (come definiti nelle tabelle del Decreto)
L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi ri- ferito all’edificio unifamiliare o all’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’interven- to ed andrà quindi suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente so- stenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Per esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifami- liare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a 30.000 euro, avranno diritto a una detrazione pari al 110%, calcolata su un importo di spesa pari a 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa ef- fettivamente sostenuta da ciascuno.
Le spese di progettazione sono detraibili? L’agevolazione del 110% si allarga fino a comprendere alcune spese accessorie agli interventi che beneficia- no del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (pe- rizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazio- ne e ispezione e prospezione).
Il valore da portare in detrazione comprende l’IVA? L’Agenzia delle Entrate afferma che la detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA.
Come si può utilizzare l’opzione dello sconto in fattu- ra/cessione del credito?
In alternativa alla detrazione è possibile optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispet- tivo dovuto, fino a un importo massimo pari al cor- rispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammonta- re ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’esercizio dell’opzione, spiega l’Agenzia delle entrate, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interven- ti eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comuni- cato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti foto- voltaici e colonnine di ricarica”. La comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ri- partizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comuni- cazione. In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta rice- zione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi- nanziari, con facoltà di successiva cessione.
Un soggetto incapiente può richiedere lo sconto in fattura/cessione del credito?
L’Agenzia delle Entrate afferma anche il contribuente incapiente può optare per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
Gli impianti fotovoltaici possono accedere al Superbonus?
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica installati su edifici esistenti o nuove costruzio- ni, e per l’installazione, contestuale o successiva, di si- stemi di accumulo. Per poter accedere è necessario che: - l’installazione dell’impianto sia eseguita congiunta- mente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o interventi di adozione di misure antisismiche;
- l’energia non auto-consumata in sito o non condivi- sa per l’autoconsumo sia ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE).
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ENEA
Ecobonus 2020
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AGENZIA DELLE ENTRATE
AREA TEMATICA SUPERBONUS 110%
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Ministero dello sviluppo economico
Superbonus e Sismabonus 110%: i decreti attuativi
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ENEA PORTALE EFFICIENZA ENERGETICA
EFFICIENZA ENERGETICA
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GOVERNO.IT SUPERBONUS 110%
SUPERBONUS 110%
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