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ECOBONUS » Ing. Francesco Fiume

N. Iscrizione all'albo

B31305

Data Iscrizione

2010

Provincia

Roma (Lazio)

Specializzazione

Settore B-INDUSTRIALE

SERVIZI DI CONSULENZA PER ECOBONUS (SUPERBONUS 110%) E CESSIONE DEL CREDITO - 
Nuovi strumenti fiscali :La cessione del credito 

Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75% o dell’85%, tutti i beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. 
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Hanno la stessa facoltà i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto. 
La cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. 
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione. 
Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. 
L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni: 
 comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace ? consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia. 
Una novità importante in tema di cessione del credito è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 Aprile 2019 che introduce la possibilità di cedere il credito anche per interventi eseguiti su edifici privati non condominiali o comunque su interventi che non riguardano le parti comuni di un immobile. Un’apertura questa che rende ancora più fruibili i bonus fiscali e le opportunità di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Nel provvedimento viene anche ricordata l’obbligatorietà della comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate eventualmente anche con il modulo fornito dall’Agenzia stessa.

Le novità del Decreto Crescita 
Il Decreto Legislativo n. 32 del 18 Aprile 2019 chiamato anche ‘Decreto Crescita’ o ‘Sblocca Cantieri’ introduce tra le altre novità per l’edilizia anche due aspetti che riguardano i bonus fiscali. Nello specifico: ? l’estensione alle zone sismiche 2 e 3, oltre che alla 1, di poter usufruire del Sismabonus anche per l’acquisto di immobili, ? di poter accedere ad uno sconto sull’importo lavori in alternativa alla cessione del credito. 
La prima novità è di estendere ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3 le detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La detrazione è calcolata come il 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o l’85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. È possibile in alternativa cedere il credito maturato dall’acquisto. 
La seconda novità riguarda gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle strutture e la possibilità di accedere direttamente ad uno sconto sull’importo dei lavori pari alla detrazione fiscali maturabile. Questa misura permette di non dover disporre di una piena liquidità per poter eseguire i lavori e ha come intento una maggior applicazione degli stessi strumenti di agevolazione fiscale. Lo sconto sull’importo dei lavori è effettuato dal fornitore della prestazione di intervento al quale verrà corrisposta la somma scontata all’importo lavori sotto forma di credito d’imposta. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.